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Calcolo progressioni orizzontali e valutazione part time: il parere della Cassazione

lentepubblica.it • 8 Marzo 2024

distacco-sindacale-part-time-permessiEcco il parere dei giudici della Cassazione in merito alla valutazione del part time nel calcolo delle progressioni orizzontali.


Nell’ordinanza del 19 febbraio 2024, n. 4313, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha emesso una decisione significativa riguardo alla valutazione dell’anzianità di servizio nei casi di progressione economica per i dipendenti a tempo parziale.

La decisione rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei lavoratori part-time, sottolineando la necessità di una valutazione equa e non automatica dell’anzianità di servizio per garantire una progressione economica giusta e non discriminatoria.

Calcolo progressioni orizzontali e valutazione part time: il parere della Cassazione

I giudici hanno affermato che la valutazione dell’anzianità di servizio non può essere ridotta in proporzione al regime orario ridotto (part-time) del dipendente. La Corte ha sottolineato l’importanza di apprezzare in modo puntuale l’esperienza di servizio, ritenendola legittima. Tuttavia, hanno chiarito che non può esserci un automatismo tra la riduzione dell’orario di lavoro e la diminuzione dell’anzianità di servizio ai fini delle progressioni economiche.

La decisione si basa sulla considerazione che la durata di un’attività professionale non può essere il solo criterio per valutare il livello di conoscenze o esperienze acquisite. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la discriminazione nei confronti dei lavoratori part-time non può essere giustificata dal trattamento economico ridotto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 61 del 2000, il quale riguarda esclusivamente la retribuzione.

La sentenza ha confermato che occorre valutare attentamente le circostanze specifiche del caso, considerando la natura delle mansioni svolte e le modalità di svolgimento del lavoro. Inoltre, l’onere della prova per dimostrare la razionalità del riproporzionamento dell’anzianità di servizio è a carico del datore di lavoro.

La Corte ha inoltre confermato la discriminazione diretta nei confronti dei lavoratori part-time, sottolineando che la valutazione deve essere basata sulla qualità delle pratiche seguite durante il rapporto di lavoro, non solo sulla quantità di ore lavorate.

Il giudice del merito ha utilizzato dati statistici per dimostrare che il part-time è prevalentemente scelto da donne, collegando la discriminazione nella progressione economica dei lavoratori part-time al già esistente condizionamento delle donne nell’accesso al mondo del lavoro. La Corte ha sostenuto che penalizzare i lavoratori part-time significherebbe indirettamente discriminare le donne che già subiscono limitazioni nel loro impegno familiare e assistenziale.

Il testo della pronuncia giuridica

Qui il documento completo.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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